Art. 3.

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.
      2. Gli addetti di cui al comma 1 devono essere titolari di un patentino, rilasciato, previa frequenza di un corso specialistico, dal prefetto del capoluogo di residenza o del capoluogo in cui svolgono la loro attività, che ne attesta l'idoneità al servizio di sicurezza nei locali pubblici. Il patentino deve essere rinnovato annualmente previo colloquio con l'autorità competente e previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno. L'organizzazione e la struttura dei corsi abilitanti sono stabilite con il regolamento di cui al periodo precedente.
      3. Sono istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo i registri degli addetti alla sicurezza nei locali pubblici.